Era un passaggio obbligato e atteso da tempo, ora è diventato ufficiale: il mercato del lavoro, soprattutto per i giovani, d’ora in poi passerà sempre di più dalle Scuole superiori e dalle Università che diventeranno veri e propri mediatori tra domanda e offerta tramite il portale Clic Lavoro.
Lo ha stabilito ufficialmente il decreto firmato dal ministro del Lavoro Maurizio Sacconi e nel quale si definiscono limiti e compiti.
Un evento atteso da tempo e che va a completare la riforma del mondo del lavoro voluta in primis dalle leggi Biagi e Treu, destinato a rendere più facile mettere in contatti i soggetti direttamente interessati a trovare una prima occupazione.
Nel decreto sono state definitivamente stabilite le modalità di pubblicazione dei curricula relativi agli studenti sul portale www.cliclavoro.gov.it, ma anche quelle per l’iscrizione all’albo informatico delle agenzie per il lavoro dei nuovi soggetti autorizzati. Scuole e Università aderenti saranno comunque obbligate a pubblicare i curricula degli studenti anche sul proprio sito istituzionale, pena la perdita della autorizzazione alle attività di ‘job placement’.
Inoltre i curricula dovranno rimanere pubblicati per almeno 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo e dovranno riportare, come succede con il modello del Curriculum Europeo, il titolo di studio e la votazione conseguita (o la formazione), insieme al bilancio delle conoscenze linguistiche e informatiche, alla descrizione di eventuali esperienze lavorative e l’indicazione della professione a cui si mira; in più si può inserire la disponibilità a trasferte e se si disponga di un mezzo proprio esattamente come su un normale CV.
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quindi Errore. L’argomento parametro è sconosciuto.
scuole superiori e atenei dovranno svolgere il ruolo di intermediazione, in diretto contatto con il portale del ministero, facendo anche attenzione alle inadempienze che saranno punite con una sanzione amministrativa da 2mila a 12mila euro. Inoltre, verrà disposta la cancellazione dal l’Albo degli intermediari, con il divieto di esercitare l’attività.
Oltre a loro restano ovviamente validi gli altri intermediari già previsti, ossia i Comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle comunità montane, e le Camere di commercio, ma anche le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, I patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità e infine i gestori di siti internet a condizione che svolgano l’attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.
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