Chiamiamolo ‘Jobs Act’ o più semplicemente riforma del lavoro. Ma ora che è stato definitivamente approvato ci sono regole nuove che interessano assunzioni, contratti, permessi e quant’altro interessi i lavoratori.
Partiamo dalla norma più importante, quella dell’obbligo di assunzione nel caso di sforamento del tetto del 20% dei contratti a termine. Ora invece ai datori di lavoro sarà solo verbalizzata una sanzione pecuniaria importante (pari al 20% della retribuzione del lavoratore per il primo contratto che supera il limite e del 50% delle retribuzione per gli sforamenti successivi) mentre il tetto del 20% di assunzioni per attivare nuovi contratti di apprendistato viene applicato alle imprese con più di 50 dipendenti (e non più Over 30). E nel campo dell’apprendistato la formazione potrà essere sia pubblica che privata.
Inoltre i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato attivati senza una causale possano coprire un arco di 36 mesi, anziché di 12 come prevedeva la legge Fornero, con un massimo di 5 proroghe. E’ stato anche introdotto un tetto all’utilizzo dei contratti a termine stabilendo che il numero massimo dei rapporti di lavoro che una impresa può attivare non può superare il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato. E’ stato anche inserito il principio del contratto a tempo indeterminato con tutele crescenti che dovrà prevedere la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto nei primi 36 mesi pagando una sola indennità di licenziamento precedentemente decisa.
Inoltre il diritto di precedenza alla stabilizzazione dei precari deve essere richiamato “espressamente” nel contratto e se ne potrà avvalere il lavoratore precario con un contratto di oltre sei mesi nella stessa azienda, ma anche il lavoratore stagionale. E ancora la formazione pubblica dell’apprendistato potrà essere svolta anche dalle imprese e dalle loro associazioni. Quindi le Regioni dovranno offrire la formazione pubblica entro un tempo di 45 giorni dall’avvio del contratto di apprendistato.
Rimane in vigore anche la norma in base alla quale il congedo di maternità potrà concorrere a determinare il periodo minimo di sei mesi di attività perché la lavoratrice acquisisca un diritto di precedenza per contratti successivi presso la stessa azienda. Ultima novità è il libretto formativo elettronico dell’apprendista, con criteri ancora da stabilire in concreto.