Arrivano dall’Inps notizie importanti sul tema della stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, con nuove norme che andranno a promuovere l’occupazione tramite la stabilizzazione in lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ossia di lavoratori dipendenti, che potranno ottenere i vantaggi derivanti da questa forma contrattuale.
Potranno beneficiare della trasformazione tutte quelle aziende che abbiano stipulato contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori tra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, a patto che tali accordi prevedano l’assunzione, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti che sono stati inseriti in contratti di associazione in partecipazione con l’apporto del solo lavoro. Queste assunzioni potranno essere effettuate anche mediante contratti di apprendistato e godranno comunque dei benefici previsti dalla legge per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono ammessi all’utilizzo del nuovo istituto quei datori di lavoro che erano titolari di contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni dall’entrata in vigore della nuova norma. L’adesione può essere estesa a quelle aziende che sono state destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi: tali provvedimenti verranno sospesi sino all’esito della verifica che l’Inps dovrà svolgere relativamente alla correttezza degli adempimenti.
In ogni caso per beneficiare del provvedimento di stabilizzazione, il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento di un contributo straordinario integrativo, destinato al miglioramento del trattamento previdenziale del lavoratore, pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ogni associato. Se la verifica da parte dell’Inps andrà a buon fine, verranno annullati gli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali.
Tutte le aziende interessate alla procedura di stabilizzazione dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2014, alla sede Inps competente il contratto collettivo, gli atti di conciliazione, i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oltre all’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario e alla domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto.