Quando parliamo di assunzione a tempo determinato intendiamo quella particolare tipologia di contratto che, come si può facilmente intuire, implica una formula contrattuale che stabilisce a priori una durata predeterminata del rapporto di lavoro.
Oggigiorno possiamo dire che rappresenta una delle formule maggiormente utilizzate da qualsivoglia tipologia di azienda sia pubblica che privata, in quanto permette di agire con maggiore flessibilità, flessibilità che però in alcuni casi può trasformarsi in un vero e proprio sistema di precariato per i giovani d’oggi.
Questa tipologia di contratto è attualmente disciplinata dal DLgs. del 06/09/2001, n. 368, anche se ricordiamo che il Ddl Lavoro 2010, meglio conosciuto come “Collegato Lavoro”, ha sistanzialmente modificato la struttura normativa e legale di tale tipologia contratto a partire dall’azione di stipula:
Tale contratto, infatti, può essere stipulato dall’azienda solo ed esclusivamente quando si presentano ragioni di ordine:
- tecnico
- produttivo
- organizzativo
- sostitutivo
Anche nei casi in cui tali limiti si riferiscano all’ ordinaria attività del datore di lavoro. La stipula di tale contratto quindi non può più essere ammessa nei seguenti casi:
- Quando si ha bisogno di nuovo personale per sostituire lavoratori in sciopero
- Quando un’ azienda ha interrotto rapporti lavorativi mediante licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione
- Quando un’azienda rientra nella Cassa Integrazione Guadagni
- Quando un’azienda non presenta l’aderenza completa alle regole inerenti alla sicurezza sul lavoro
Come la maggior parte delle tipologie di contratto, anche l’assunzione a tempo determinato deve prevedere necessariamente una forma scritta, altrimenti automaticamente il lavoratore rientra nella categoria a tempo indeterminato, inoltre al lavoratore va consegna entro cinque giorni dall’inizio del lavoro, una copia del contratto a meno che non si tratti di una collaborazione puramente occasionale che non supera i dodici giorni.
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