Ormai lo sentiamo ripetere spesso: meglio l’estero, per vivere e anche per lavorare. Ecco perché sono sempre più gli italiani, soprattutto neo laureati o laureandi che guardano con interesse alle offerte che arrivano da Paesi stranieri, in particolare quelli dell’UE.
Come quella degli studi di avvocati, che curano (anche) gli interessi di aziende e privati italiani ma al contempo assumono. Un esempio? E’ quello di Bressers Law, studio di avvocati e professionisti legali come i consulenti tributari che ha origine in Olanda ma opera anche per conto di diversi clienti italiani in Paesi come Spagna, Francia, Bulgaria e Messico. Le sedi principali sono a Roma, come ci sono studi di avvocati a Barcellona, Madrid, Malaga, Sofia e Parigi e soprattutto offre diverse possibilità sia con tirocini al fianco dei professionisti già presenti che con la formazione, attuata anche attraverso corsi specifici in lingua inglese. Un’opportunità in più in un mondo del lavoro così caotico.
Due sono le soluzioni: da una parte cercare un impiego presso studi già avviati, soprattutto quelli nei quali ci possa essere la reale prospettiva di un lavoro retribuito con contratto a tempo indeterminato. Dall’altra quella di aprire direttamente uno studio proprio, magari con degli altri associati. Una norma dell’UE datata ‘98 e che regola la professione legale in uno Stato membro che non sia quello in cui è stata acquistata l’abilitazione prevede che non sia espressamente necessaria per esercitare la conoscenza perfetta della lingua di quel Paese per essere iscritti all’Ordine professionale.
Detto questo, però, risulteranno fondamentali la conoscenza delle norme giuridiche dello Stato in cui si decide di avviare l’attività, così come la volontà di investire nel proprio futuro. La libera professione forense ed il riconoscimento dei titoli conseguiti in uno degli Stati membri saranno riconosciuti a patto che il richiedente abbia la nazionalità di uno Stato membro e sia già qualificato all’esercizio della professione forense nello Stato medesimo (quindi che abbia sostenuto con successo l’esame di Stato).
Una volta abilitato alla professione in un Paese straniero, l’avvocato dovrà utilizzare i propri titoli professionali espressi nella sua lingua madre e i documenti potranno essere esibiti su richiesta dell’autorità competente dello Stato in cui operi per verificare l’abilitazione. E lo Stato ‘ospitante’ potrà chiedergli di iscriversi presso il proprio ordine forense dello Stato stesso. Quindi, rispettando queste norme, trovare opportunità di lavoro e buoni contratti all’estero risulterà meno difficile.