Il contratto di solidarietà, introdotto nel 1984 con il D.L. 726, successivamente convertito in legge n. 863, è un accordo contrattuale stipulato tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali che comporta una riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti di una impresa e della conseguente retribuzione. Esistono due tipologie di contratto di solidarietà (CDS), a seconda dell’obiettivo che l’impresa intende perseguire. Si parla di CDS difensivo si applica quando la riduzione dell’orario di lavoro è finalizzata ad evitare il licenziamento del personale dipendente, in caso di crisi aziendale.
Diversamente, invece, nel caso di CDS espansivo, la riduzione dell’orario ha lo scopo di favorire l’assunzione di nuovo personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono ricorrere a tale strumento le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS che nel semestre precedente all’avvio del contratto di solidarietà abbiano occupato un numero minimo di 15 dipendenti.
Possono usufruire di questo beneficio tutti i dipendenti ad esclusione dei dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali e lavoratori con una anzianità inferiore ai 90 giorni. A tutti coloro che sono in possesso dei requisiti l’applicazione del CDS comporta una integrazione salariale pari al 60% della retribuzione persa attraverso la riduzione dell’orario di lavoro.
I CDS possono avere una durata di un massimo di 24 mesi, aumentati a 36 per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno.
Le imprese che intendono ricorrere al CDS dovranno stipulare un accordo con i sindacati e fare una apposita richiesta al Ministero delle Politiche Sociali, di integrazione salariale, utilizzando il modello CIGS SOLID, allegando al contratto di solidarietà l’elenco di tutti i lavoratori beneficiari.
Il Ministero con apposito decreto, entro 30 giorni, dalla comunicazione, verificate le condizioni, autorizzerà l’applicazione del CDS.
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