Il part time è un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, che prevede una riduzione del monte ore di lavoro rispetto a quello a tempo pieno. La trasformazione del rapporto di lavoro in part time non modifica il trattamento del lavoratore che continua a godere degli stessi diritti del dipendente a tempo pieno.
Per quanto concerne la retribuzione, il lavoratore part time percepisce la stessa paga oraria del lavoratore a tempo pieno anche se la sua retribuzione complessiva, compreso il trattamento economico per malattia, infortunio e maternità è calcolata in proporzione rispetto al numero di ore lavorate.
Il part time può essere di tre tipi: orizzontale e verticale e misto. Si dice orizzontale quando la riduzione dell’orario è in relazione al monte ore giornaliero (il lavoratore presta la propria attività, per esempio, 4 ore al giorno invece delle 8 previste). Si dice, invece, verticale, il part time quando la riduzione oraria riguarda determinati periodi della settimana o dell’anno (il lavoratore presta la sua attività per 3 giorni alla settimana per 8 ore). Il part time si definisce misto quando le modalità di svolgimento del lavoro includono entrambe le categorie di part time orizzontale e verticale.
Il contratto di lavoro part time è disciplinato dal Decreto Legge del 10 Settembre 2003 n.276. . Deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare, in maniera precisa: la durata della prestazione e la collocazione temporale dell’orario.
Lo stesso decreto ha modificato le precedenti clausole elastiche (ossia la possibilità che il datore di lavoro, modifichi, l’orario) distinguendo tra clausole flessibili e clausole elastiche. Le prime sono relative alle modifiche dell’orario di lavoro del contratto a tempo parziale orizzontale, mentre le seconde si riferiscono al contratto verticale e misto.