Il mercato del lavoro – nel corso degli anni – ha subìto particolari modifiche fino all’attuale Legge 14 febbraio 2003, n. 30 di Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, meglio nota come Legge Biagi. Tre le novità più salienti di questa nuova legge fu proprio il Contratto di Lavoro a Progetto (Co.pro.), che andò a porsi in sostituzione del Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co.).
Il contratto a progetto è un contratto di collaborazione caratterizzato dal fatto di essere riconducibile a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso, gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Cosa significa ciò?
Il collaboratore a progetto non è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti, infatti la sua attività si espleta esclusivamente nell’attuazione di un determinato progetto, di un particolare programma e fasi di esso e deve poterle gestire in modo autonomo, nel senso che presta la propria opera in funzione del risultato e indipendente dal tempo impiegato.
Ai fini della sua validità, il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve includere i seguenti elementi:
- indicazione della durata che può essere determinata (ad esempio con indicazione di una data specifica), ovvero determinabile (ad esempio con l’individuazione di un elemento ovvero un evento particolare a cui ricondurne la durata);
- indicazione del progetto, programma o fase di lavoro;
- ammontare del corrispettivo erogato e criteri con cui è stato quantificato;
- indicazione dei tempi e modi di pagamento;
- indicazione delle modalità di determinazione di eventuali rimborsi spese;
- forme di coordinamento del lavoratore con il committente;
- misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore a progetto.
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