L’apprendistato è un particolare tipo di contratto di lavoro nel quale l’azienda si impegna ad “addestrare” l’apprendista affiancando alle attività di tipo pratico vere e proprie azioni di insegnamento. A conclusione del contratto, infatti, l’apprendista acquisisce una specifica qualifica professionale.
La norma sul lavoro prevede diverse tipologie di contratto di apprendistato:
- Apprendistato finalizzato all’espletamento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione che consente di acquisire una qualifica professionale. Tale tipologie di contratto si applica agli adolescenti dai 15 ai 18 anni e può avere una durata massima di tre anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio nonché ai crediti acquisiti.
- Apprendistato professionalizzante che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale. Tale contratto può durare fino a 6 anni.
- Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che consente di conseguire un titolo di studio secondario, universitario o post laurea. In questo caso, la durata dell’apprendistato viene stabilita dalle regioni in accordo con le parti sociali e gli istituti formativi.
Sia il secondo che il terzo tipo di apprendistato sono destinati a giovani tra i 18 ed i 29 anni.
Il contratto di apprendistato deve essere in forma scritta e deve includere il tipo di mansione da svolgere nonché la qualifica professionale da conseguire. L’orario di lavoro è determinato dalla vigente contrattazione collettiva e non può, in ogni caso, superare le 8 ore giornaliere o le 40 ore settimanali. Il contratto di lavoro si esaurisce con il conseguimento della qualifica prevista. E’ fatto divieto al datore di lavoro di interrompere il contratto anticipatamente a meno che non venga dimostrata la giusta causa.
In ogni caso, a conclusione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro può proporre all’apprendista una vera e propria assunzione, trasformando il contratto.