Avete mai sentito parlare di contratto di lavoro ripartito, altresì definito con la terminologia inglese Job Sharing? Ebbene il contratto di lavoro ripartito è un’altra delle novità – in materia di occupazione e mercato del lavoro – introdotte dalla, ormai nota, Legge Biaggi.
“Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa. I prestatori si impegnano pertanto a coprire la prestazione lavorativa e possono determinare a tal fine discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro; possono modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, anche per sopperire all’impossibilità della prestazione da parte di uno dei due”.
Cioè?
Il lavoro ripartito è un particolare contratto atipico, ovvero non disciplinato dal codice civile, in base al quale due persone si dividono (sharing) consensualmente lo stesso posto di lavoro: i lavoratori hanno facoltà nel gestire in modo autonomo la ripartizione delle fasce lavorative di un impiego full-time, oltre che effettuare sostituzioni fra loro.
I lavoratori, settimanalmente, hanno l’obbligo di comunicare al proprio datore la ripartizione dell’orario di lavoro.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e deve contenere:
- i nominativi dei due lavoratori, la misura percentuale della prestazione da svolgere da ciascuno, e la collocazione temporale;
- tutti gli altri elementi che vengono indicati nei contratti di lavoro subordinati;
- le misure adottate per la sicurezza e la tutela del collaboratore
Inoltre:
- il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato
- Per quanto riguarda il trattamento economico, vige il principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione. Il trattamento è comunque riproporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Qualora uno dei due lavoratori venga licenziato oppure si dimetta, il rapporto si conclude anche nei confronti dell’altro lavoratore. In ogni modo il datore di lavoro può chiedere all’altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.
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