La legge 92/2012 ha introdotto numerose novità per i lavoratori a progetto. Oltre all’introduzione del salario di base proporzionale e alla qualità e alla quantità di lavoro svolto dai collaboratori, la riforma ha, inoltre , stabilito che anche i collaboratori a progetto, a partire dal 1.1.2013 siano beneficiari di un aumento della cosi detta una tantum, in caso di perdita del lavoro.
Per poter beneficiare di questo contributo il collaboratore dovrà essere iscritto alla Gestione separata INPS, con almeno 4 mensilità accreditate nell’anno precedente, lavorare nel regime di mono committenza nell’ultimo anno, avere un reddito non superiore ai 20mila euro ed essere disoccupato da almeno 2 mesi.
L’indennità di disoccupazione sarà calcolata tenendo conto dei minimali annui stabiliti dalla legge 233 del 1990 (minimale giornaliero fissato per l’anno in cui si riferiscono i contributi, moltiplicato per 312). Se l’importo risulta inferiore ai 1000 euro, viene corrisposto in una sola soluzione. Se, invece supera i 1000 euro, verrà corrisposto in importi mensili pari o inferiori.
La domanda di disoccupazione deve essere presentata all’INPS territorialmente competente su un apposito modello rilasciato dagli uffici. Alla domanda è necessario allegare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o allo svolgimento di un percorso di riqualificazione professionale.
In via transitoria, per il triennio 2013, 2014 e 2015 i requisiti diventeranno meno stringenti e si consentirà l’accredito anche a chi ha solo 3 mensilità versate nell’anno precedente. L’una tantum, invece, viene alzata al 7% del minimale annuo. A conti fatti, quindi, un lavoratore a progetto che ha lavorato per 6 mesi potrà beneficiare di una indennità di disoccupazione pari a circa 6000 euro.