La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è erogata a favore dei lavoratori dipendenti che hanno maturato uno o più periodi di disoccupazione nel corso dell’anno. Si tratta, quindi, di lavoratori che non sono in possesso dei requisiti per la disoccupazione ordinaria ma che hanno maturato un periodo di lavoro subordinato, pari almeno a 78 giorni nell’anno solare oltre che un contributo versato nel biennio precedente a quello in cui effettua la domanda.
Al lavoratore in possesso dei requisiti di cui sopra, spetta una indennità di disoccupazione per un numero di giorni pari a quello lavorato nell’anno solare precedente. In detto periodo al lavoratore spettano anche gli assegni al nucleo familiare.
L’indennità corrisposta sarà pari al 35% della retribuzione di riferimento per il primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino ad un massimo di 120 giorni complessivi.
La retribuzione di riferimento viene calcolata dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni percepite nell’anno precedente per il numero di giorni lavorati.
Come fare domanda
La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria deve essere inoltrata all’INPS, a partire dal 1 gennaio fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è avuto il periodo di disoccupazione, mediante uno dei seguenti modi:
- Consegnando dell’apposito modello cartaceo disponibile presso una delle sedi dell’INPS;
- Contattando il servizio call center al numero 803164
- Consegnando il modulo presso un patronato
- In via telematica, utilizzando il sito dell’INPS (www.inps.it)
L’indennità corrisposta può essere riscossa attraverso un bonifico bancario sul proprio conto corrente o mediante lo sportello dell’ufficio postale del comune di residenza.