Da adesso in poi sarà anche più facile per in lavoratori licenziati richiedere l’indennità di disoccupazione, con la riforma Fornero diventati Aspi e Mini Aspi. Sarà sufficiente presentare una sola domanda all’Inps senza doversi recare prima al centro per l’impiego per effettuare la dichiarazione immediata disponibilità al lavoro.
Queste indennità di disoccupazione vengono riconosciute in presenza dei tre requisiti, ossia stato di disoccupazione, almeno un anno di contribuzione previdenziale (che scende a 13 settimane negli ultimi 12 mesi per la Mini Aspi) e due anni di anzianità di iscrizione previdenziale ma soltanto per l’Aspi mentre non occorre per la Mini Aspi).
Secondo la legge lo stato di disoccupazione dev’essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente a seconda del suo domicilio, al quale l’interessato deve rendere una dichiarazione attestante l’eventuale attività di lavoro svolta in precedenza, oltre che l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa. Con la riforma Fornero era però prevista la possibilità per il lavoratore disoccupato di rilasciare all’Inps la dichiarazione al momento di presentazione della domanda dell’indennità e ora l’Inps l’ha resa operativa.
Così ora ha aggiornato la modulistica per richiedere le indennità Aspi (SR134) e Mini Aspi (SR133), presente sul sito www.inps.it, aumentando di conseguenza la possibilità di presentazione della domanda per via telematica da parte dei cittadini, ma anche patronati e contact center integrato, per rendere disponibili le dichiarazioni sul sistema informativo. Così per garantire il pieno utilizzo della procedura aggiornata l’Inps ha sospeso la decorrenza del termine di presentazione delle domande di Aspi e Mini Aspi fino al 30 novembre 2013. In ogni caso per entrambe le prestazioni il termine per la richiesta è di due mesi dalla cessazione del lavoro e va presentata entro
l’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, l’ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate o ancora il trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.