In Italia, la realtà lavorativa non è tutta rose e fiori, purtroppo. Tanti, tantissimi sono le persone – padri di famiglia che hanno perso il lavoro, donne, disoccupati, ecc., ecc. – che si ritrovano a combattere con il lavoro nero (ma anche quello spesso viene meno) per riuscire a portare avanti la baracca.
E lo Stato? In un certo senso ha adottato una particolare misura per questo vasto gruppo di persone svantaggiate: i cosiddetti Lavori Socialmente Utili (LSU). Non è la svolta positiva che ci si aspettava, ma almeno qualche piccolo passo in avanti siamo riusciti a farlo!
Ma cosa sono i Lavori Socialmente Utili?
In base al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n.468: “I lavori socialmente utili sono tutte quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva”.
Il suddetto Decreto Legislativo ha distinto quattro tipologie:
- lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi;
- lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
- prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore.
- lavori di pubblica utilità (o LPU), della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi, e mirati alle creazione di posti di lavoro in nuovi bacini di impiego.
Le categorie interessate sono:
- lavoratori in cerca di prima occupazione;
- disoccupati iscritti da oltre due anni nelle liste di collocamento;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non hanno indennità economica;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percettori della relativa indennità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
- lavoratori, sospesi a zero ore, che fruiscono del trattamento di Cigs;
- lavoratori espressamente individuati a seguito di accordi per la gestione di esuberi da crisi aziendale o di area;
- categorie di lavoratori individuati dalla Commissione regionale per l’impiego, anche per riferimento ad aree territoriali;
- detenuti ammessi al lavoro esterno.
I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere.
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