Quante volte abbiamo sentito pronunciare dai lavoratori frasi del tipo “Oggi sono particolarmente stressato”? Tantissime volte. Ma quando effettivamente si può parlare di stress da lavoro correlato?
In base all’Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004, si definisce stress da lavoro correlato quella “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.
Ciò significa che lo stress può essere inteso secondo diverse linee ma, per quanto concerne, lo stress sul posto di lavoro è quello generato esclusivamente in ambito lavorativo (non da fattori esterni, come ad esempio personali o familiari).
Chi deve effettuare la giusta valutazione?
Secondo il Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza, la valutazione va eseguita dal datore di lavoro valendosi dell’ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e del medico competente.
La valutazione si svolge in due fasi. La prima è obbligatoria e si espleta nell’individuare i cosiddetti “indicatori oggettivi e verificabili”, che si dividono secondo tre gruppi:
- eventi sentinella: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori; ecc
- fattori di contenuto dellavoro: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; ecc
- fattori di contesto del lavoro: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; ecc
Se dalla prima indagine non risulta alcun elemento di rischio da stress lavoro-correlato, il datore di lavoro dovrà solo indicarlo nel Dvr – Documento di Valutazione del Rischio – e prevedere un piano di controllo continuo. Al contrario, se dalle indagini dovessero risultare fattori di rischio da stress lavoro-correlato, sarà allora indispensabile adoperare determinate misure correttive.
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