La faccia è quella rassicurante di Fiorello, il resto è il progetto del nuovo apprendistato voluto dal governo. E’ uno degli spot che sta circolando più spesso nelle ultime settimane, vediamo di spiegare meglio di cosa di tratta.
Sono sostanzialmente tre i tipi previsti: l’apprendistato professionalizzante o ‘contratto di mestiere’ si può applicare ai giovani dai 18 ai 29 anni ed è un contratto di assunzione e conseguimento di qualifica professionale nell’ambiente di lavoro. Invece quello per la qualifica e per il diploma professionale è applicabile ai ragazzi tra i 15 e i 25 anni e consiste in un contratto di assunzione e conseguimento di qualifica o diploma professionale con certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. E ancora l’apprendistato di alta formazione e ricerca, per giovani dai 18 ai 29 anni, un contratto di assunzione e conseguimento di un titolo fra diploma di scuola superiore, titolo universitario e alta formazione, compreso il dottorato di ricerca, specializzazione tecnica o praticantato e accesso alle professioni regolate da Ordini.
Lo stipendio è stabilito dai contratti collettivi dei diversi settori e fa riferimento alla tipologia di contratto di apprendistato, alla qualifica da conseguire, ma anche al livello di inquadramento. E l’apprendista godrà di una trattamento fiscale vantaggioso con un’aliquota ridotta, avendo diritto comunque alla copertura assistenziale in caso di malattia e di maternità, usufruendo anche di assicurazione contro le malattie e l’invalidità, oltre che di piena copertura previdenziale. Infine in caso di crisi dell’azienda potrà usufruire degli ammortizzatori sociali più comuni come cassa integrazione e mobilità in deroga.
Il governo ha voluto nei giorni scorsi anche chiarire le norme che interessano i datori di lavoro. Visto che il contratto di apprendistato più comune è quello che dura tre anni, il committente dovrà garantire al proprio dipendente una formazione adeguata, oltre che ovviamente versare lo stipendio per l’attività svolta. Ma ora è stato specificato che durante il primo anno il datore potrà non svolgere alcuna attività di formazione senza incorrere in multe. Invece per gli altri due anni di contratto dovrà garantire la copertura rispettivamente del 40% e del 60% delle ore di formazione accumulate precedentemente.