Il contratto di engineering è un particolare contratto atipico attraverso il quale una persona assume l’obbligo nei confronti di un’altra, di attuare un progetto di tipo urbanistico, industriale, ecc.
Nello stesso tempo si impegna a portare a termine il lavoro avvalendosi della collaborazione di altre imprese, dalle quali ottiene una somma di denaro determinata in base agli utili realizzati dalla società per l’avvio del lavoro. Il committente può essere un privato, un imprenditore o un ente pubblico.
Tale tipologia di contratto viene stipulata, ad esempio, quando si costruiscono nuovi insediamenti nei Paesi in via di sviluppo. Si parla di contratto di engineering operativo quando si intende occuparsi anche della esecuzione delle opere progettate e dell’eventuale servizio di assistenza tecnica ed addestramento della manodopera.
Come tutti i contratti anche quello di engineering deve essere stipulato in forma scritta. Il contratto, oltre ai dati anagrafici, gli impegni reciproci e le modalità di pagamento, potrà prevedere quattro diverse tipologie di attività ovvero: consulenza preliminare per la verifica della fattibilità del progetto, disponibilità di un capitale e di enti disposti a collaborare, la progettazione, la gestione del lavoro e la realizzazione del progetto, nonché l’impegno a consegnare l’opera assumendone i rischi contrattuali ad essa legati.
Tale tipologia rientra nei così detti contratti complessi, soggetti a differenti norme afferenti a numerosi contratti quali quello d’opera, di mandato, di appalto, ecc. Più in particolare, gli articoli del codice civile al quale fa riferimento il contratto di engineering sono: l’articolo 1322 e 1325 relativo ai contratti atipici e gli articoli relativi ai contratti, ovvero l’articolo 1332, 1336, 1327,1328, 1655, 1703 e 2230, nonché la legge del 23.11.1939 n. 1815 e l’articolo 17 della legge Merloni.