La Riforma del Lavoro prevede importanti novità anche per quanto concerne gli stage aziendali. La principale modifica riguarda il salario e la durata della formazione. Con la Riforma, infatti, si dice basta ad i tirocini non retribuiti per chi ha terminato la formazione universitaria e nelle scuole di specializzazione. Per queste figure le aziende sono tenute a proporre forme contrattuali remunerate. Per chi ha terminato il proprio percorso formativo è possibile attivare contratti di apprendistato e, se si sono superati i 29 anni, contratti di inserimento lavorativo.
L’apprendista, all’interno dell’azienda, sarà seguito da un tutor.
La norma, inoltre, impone che le aziende che abbiano attivato contratti di apprendistato, prima di procedere ad assumerne altri, sono obbligate a impiegare e tempo indeterminato, alcuni degli apprendisti.
La circolare 24/2011 del Ministero del Lavoro è successivamente intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti sui tirocini e stage aziendali. Detta circolare, infatti, chiarisce che le nuove regole si applicano ai tirocini formativi e di orientamento, mentre, nel caso di tirocini per il reinserimento dei disoccupati , continuano a valere le vecchie normative, disciplinate a livello regionale.
Le modifiche introdotto dalla Riforma Fornero potranno effettivamente dare i propri frutti, in termini di contrasto all’utilizzo dello stage per mascherare una attività lavorativa a costo zero per l’azienda, quando sarà affiancata da una legge quadro sugli stage che stabilisca le condizioni minime per garantire i giovani e assicurare loro una reale esperienza formativa e, nel contempo, limitare l’abuso che le aziende fanno di questa particolare forma contrattuale.