In caso di matrimonio ai lavoratori e alle lavoratrici in possesso di un contratto di lavoro dipendente spetta, di diritto, un periodo dicongedo matrimoniale. Per quanto concerne il periodo di congedo ai dipendenti spetta un periodo non superiore a 15 giorni per gli impiegati in qualsiasi settore (non imputati sulle ferie annuali).
Agli operai di imprese industriali, artigiane e cooperative invece, spetta un periodo non superiore ad otto giorni consecutivi (non imputati sulle ferie annuali).
Per usufruire del periodo di congedo, il lavoratore deve fare apposita richiesta al datore di lavoro con un preavviso pari almeno a 6 giorni dal suo inizio. In caso di difficoltà aziendali per le quali non risulta possibile concedere tutto il periodo di congedo, è utile sapere che le giornate restanti possono essere fruite entro e non oltre 30 giorni successivi al matrimonio. Il lavoratore che usufruisce del congedo matrimoniale, inoltre, si impegna a consegnare al datore di lavoro apposito certificato entro 60 giorni dal matrimonio.
Il congedo spetta anche quando un lavoratore si trova, per giustificato motivo, sospeso per lavoro (ad esempio in cassa integrazione) ed in caso di dimissioni per contrarre matrimonio.
I lavoratori, durante il periodo di congedo matrimoniale hanno diritto a percepire la retribuzione per i 15 giorni. In questo caso, quindi, l’onere è a carico del datore di lavoro. Nel caso, invece di operai di aziende industriali, artigiane e cooperative la retribuzione viene corrisposta con un assegno dell’INPS.