Il lavoratore autonomo occasionale è un lavoratore che si obbliga a compiere un servizio senza alcuni vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte de committente, in via del tutto eccezionale. Si differenzia dal Contratto di Collaborazione a Progetto per diversi elementi:
– La completa autonomia nello svolgimento del lavoro;
– La mancanza del requisito della continuità
– Il mancato inserimento funzionale del lavoratore all’interno della struttura aziendale.
Secondo quanto stabilito dall’art. 44 del D.L. 269/2003, il lavoratore autonomo occasionale è obbligato all’iscrizione alla Gestione Separata Inps solo in caso di redditi superiori a 5000 euro nell’anno solare, considerando nel computo tutti i committenti.
I redditi percepiti da questa tipologia di lavoratore sono fiscalmente classificati come redditi diversi
Pertanto, in caso di superamento della soglia di 5000 euro, i lavoratori autonomi occasionali devono comunicare, tempestivamente, al committente, il superamento della soglia di esenzione.
Per quanto concerne il versamento dei contributi, a questo tipo di lavoratori si applicano le stesse regole previste per i co.co.pro.
L’iscrizione alla gestione separata avviene presso l’Inps di competenza presentando regolare domanda in uno dei seguenti modi:
– Recandosi direttamente alla sede e consegnando la domanda:
– Inviando la domanda per posta
– Telefonando al numero verde 803164
– Mediante invio telematico attraverso il sito www.inps.it/Servizi per il cittadino nella pagina dedicata ai lavoratori parasubordinati.
Il modulo da compilare per l’iscrizione alla gestione separata, oltre a prevedere le informazioni inerenti i dati anagrafici, deve contenere informazioni relative al tipo di attività. In questo caso l’obbligo retributivo viene assolto dal committente.