La Riforma sul Lavoro, operata dal Ministro Fornero, restringe le opportunità di utilizzo del “lavoro a chiamata”, introdotto dalla legge Biagi nel 2003.
Il contratto a chiamata, detto anche contratto di lavoro intermittente e’ quella forma contrattuale, mediante la quale, il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di una prestazione lavorativa “a chiamata”. Il ricorso a questa tipologia di contratto può avvenire nei casi in cui il datore di lavoro necessita di prestazioni a carattere discontinuo e si applica ad una vasta gamma di categorie di lavoratori quali ad esempio custodi, guardiani, portinai, personale di servizio di cucina negli alberghi, ecc.
È, inoltre, previsto il ricorso a questi tipo di contratto durante i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali o natalizie.
Vediamo ora quali sono le principali novità introdotte dalla riforma Fornero in materia di contratto a chiamata.
In primo luogo il ricorso al contratto a chiamata viene limitato a due tipologie di lavoratori: giovani di età inferiore ai 24 anni per i quali la prestazione si deve esaurire al compimento del venticinquesimo anno di età e soggetti di età superiore ai cinquantacinque anni, anche pensionati.
La riforma ha, inoltre, introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro alla direzione territoriale del lavoro competente, in caso di ricorso ad una prestazione di lavoro a chiamata superiore ai 30 giorni, da inviare mezzo posta elettronica o via fax. Il mancati adempimento comporta una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro.
Secondo le nuove disposizioni non è, inoltre, più possibile ricorrere al lavoro a chiamata nei fine settimana, in occasione delle ferie estive o di quelle pasquali e natalizie. L’utilizzo nei periodo predeterminati e’ consentito solo nel caso in cui tale circostanza sia esplicitamente prevista dal Ccnl.