E’ entrato ufficialmente in vigore da poco il Regolamento che riforma tutti gli ordini professionali, anche se la discussione su molte delle nuove norme resta aperta. Ma ora che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tutti dovranno uniformarsi ed è quindi meglio sapere tutto quello che è cambiato rispetto al passato.
Anzitutto i professionisti dovranno stipulare, sia privatamente come attraverso convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali professionali, una polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Un obbligo che però partirà dal 15 agosto 2013, ma in caso di violazione costituirà illecito disciplinare.
Con le nuove norme è ammessa tramite ogni mezzo lecito la pubblicità informativa che abbia per oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa dovrà essere funzionale all’oggetto, così come veritiera e corretta, non dovrà violare l’obbligo del segreto professionale e al tempo stesso non dovrà essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Anche in questo caso le violazioni costituiranno illecito disciplinare e violeranno il Codice del consumo e le norme sulla pubblicità ingannevole.
E’ mantenuto il tirocinio professionale obbligatorio, ma solo per le professioni che già lo prevedevano (ad esempio gli avvocati) e potrà durare al massimo 18 mesi. Potrà essere svolto presso enti pubblici e, per i primi sei mesi, anche in concomitanza con l’ultimo anno di Università oppure contemporaneamente ad un impiego pubblico e privato, mentre i corsi di formazione non saranno obbligatori ma facoltativi e alternativi al tirocinio.
E’ stato mantenuto l’esame di Stato, ma l’accesso alle professioni regolamentate è libero e sono quindi vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali. E’ libero anche l’esercizio della professione che rimane fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. Inoltre gli albi professionali territoriali, tenuti dai Consigli dell’Ordine o del Collegio, sono pubblici e formano l’Albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal Consiglio nazionale. E ancora la funzione disciplinare è affidata ai Consigli di disciplina, i cui componenti (che non possono far parte del Consiglio dell’Ordine o del Collegio) sono nominati dal presidente del Tribunale che sceglie da una rosa di nomi proposti dal Consiglio dell’Ordine.