Entreranno definitivamente in vigore mercoledì 29 agosto le nuove norme che regolano l’apertura di una Società a responsabilità limitata versando soltanto 1 euro di capitale e senza pagare spese di costituzione per le pratiche presso i notai se non i 168 euro che servono per onorare l’imposta di registro.
L’unica condizione obbligatoria, come specificato dal governo Monti che ha fortemente voluto questa innovazione tra i provvedimenti del Decreto ‘Cresci Italia’, è che il socio o i soci partecipanti dovranno avere meno di 35 anni. Per tutti gli altri, come ha specificato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, sarà possibile ma in questo caso dovranno pagare le spese notarili.
E sono state anche semplificate le procedure. C’è infatti un modello standard di poche righe che dovrà comprendere le generalità del socio o dei soci (in questo caso sono ammesse solo persone fisiche), così come il nome della nuova società, l’oggetto di attività, il capitale sociale che può essere compreso tra 1 euro e 9.999 euro. Nel modello sarà anche specificato che è vietato il trasferimento delle quote a persone che abbiano già compiuto 35 anni e tutta la procedura, firme comprese, va fatta davanti ad un notaio. L’amministratore dovrà per forza essere o anche più di uno dei soci e quindi non sarà possibile nominare un amministratore esterno.
Nel caso invece di persone sopra i 35 anni ci sarà la Srlcr (ossia a Capitale Ridotto) e qui si dovranno pagare le spese per la costituzione davanti al notaio. Non è invece obbligatorio adottare il modello standard per lo statuto, rendendola quindi più adatta a tutti quelli che deve specificare alcune caratteristiche particolari nell’atto costitutivo.
Se il socio della Srl semplificata raggiunga e superi i 35 anni una volta aperta la società, se è socio unico dovrà trasformare la società in Srl a capitale ridotto o, se preferisce in Srl ordinaria o altra forma giuridica, dovendo qfuindi sostenere i costi relativi. Se invece sono più soci a superare il limite, oltre alla trasformazione della società in Srl o altra forma giuridica, il socio under 35 potrà cedere comunque la sua quota ad un altro socio più piccolo. Nel caso specifico però chi cede le quote ovviamente dovrà uscire dalla società.